I raggruppamenti di impresa non sono soggetti IVA autonomi e non possono applicare il principio del «reverse charge» che permette di ribaltare il versamento dell’imposta a carico di chi riceve la prestazione.
E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con recente sentenza.
In quest’ultima la Cassazione ha anche precisato che non conta se l’ATI è di tipo verticale oppure orizzontale. Il problema è che in ognuno dei due casi, ai fini IVA, l’ATI non può essere considerata come un soggetto che opera in modo autonomo dalle imprese che la compongono.
In relazione all’IVA, si legge nella sentenza, deve essere considerato «soggetto passivo l’imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone il relativo rischio». Una definizione che per la Suprema Corte non si attaglia all’associazione temporanea di impresa, formata da «più imprese che per aggiudicarsi un appalto presentano un’offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica».