La cessione di un box auto separatamente dall’abitazione principale, entro i cinque anni dall’acquisto genera una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, perché viene meno il vincolo pertinenziale con quest’ultima.
Pertanto, la cessione infraquinquennale della rimessa, effettuata con atto separato rispetto all’abitazione, andrebbe assoggettata ad IRPEF (come “redditi diversi”), sulla plusvalenza (ossia la differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto) generata dall’operazione.
Tuttavia, la fattispecie in esame rientra in uno dei casi di applicabilità del regime fiscale agevolato, stabilito in alternativa all’ordinaria tassazione IRPEF, per le plusvalenze relative alla cessione di fabbricati. Di conseguenza, alla cessione del box si rende applicabile l’imposta sostitutiva dell‘IRPEF, in misura pari al 20%, a condizione che venga richiesta al notaio dal venditore al momento del rogito.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad un quesito formulato da un contribuente persona fisica, avente ad oggetto la corretta modalità di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, della cessione infraquinquennale di un box auto, separatamente dall’abitazione principale, di cui costituiva pertinenza.