A volte il possesso di un’attestazione SOA regolarmente in corso non basta a garantire l’accesso alle gare per lavori pubblici.
Dopo l’approvazione di Criteri ambientali minimi (Cam) da parte del Ministero dell’Ambiente le PA possono richiedere che le imprese esibiscano anche un certificato ambientale (Emas, Iso 14001) a titolo di requisito di qualificazione.
E’ l’importante chiarimento che arriva dall’Anticorruzione, in risposta alla richiesta di parere (precontenzioso) inviata da un concorrente a una gara per la riqualificazione di una scuola. Innanzitutto l’Autorità riconosce che il ricorso ai criteri di selezione indicati dal decreto del Ministero dell’Ambiente non è obbligatorio.
Inoltre, si legge nel parere, «soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale». In questo senso, «quindi, la certificazione Emas non si pone in contrasto con il sistema unico di qualificazione ma lo integra».La conseguenza è che la clausola del bando che richiede il possesso di un certificato ambientale come requisito a una gara di lavori, per l’Anac, non è illegittima. Con la postilla che il suo possesso può anche essere oggetto di avvalimento.