La legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore il 1° gennaio. In materia di lavori pubblici, la legge prevede che, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti potranno, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, affidare i lavori nelle seguenti modalità:
- qualora d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- qualora d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
- qualora d’importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per questa fascia, l’amministrazione può altresì eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori;
- qualora d’importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti.
Questa novità riguarda solo i lavori e non anche servizi e forniture.
Nel testo finale delle legge di Bilancio 2019 è stata poi confermata la semplificazione anche per gli appalti da pubblicare sul mercato elettronico (MEPA) ossia l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA).