Sono due le novità più importanti contenute nella versione definitiva del decreto sicurezza in materia di lavori. Due novità che avranno un impatto rilevante sulle imprese.
La prima modifica consiste nel sostituire le sanzioni penali, che da arresto ed ammenda (contravvenzioni) passano a reclusione e a multa (sanzioni previste per i delitti). Questo significa che i condannati per subappalti pubblici non autorizzati non sono ammessi alla semilibertà né a misure alternative. Aumentano, inoltre, le pene per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. La reclusione prevista è da uno a cinque anni, ma soprattutto si conferma la multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo, sempre nel limite di un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Rischiano la reclusione sia l’impresa che concede il subappalto, sia il subappaltatore e l’affidatario del cottimo. Nei confronti dell’appaltatore che ha contrattato con l’amministrazione, è anche possibile la risoluzione del contratto, perché subappalto e cottimo non autorizzati minano l’affidabilità dell’impresa appaltatrice. La risoluzione può riguardare l’intero contratto, quindi il complessivo rapporto all’interno del quale vi sia stato un subappalto non autorizzato; al di là degli effetti economici, la risoluzione diventa una sanzione rilevante in modo indiretto, perché la sanzione rende inidonea l’impresa appaltatrice per le successive gare.
La seconda norma riguarda la notifica preliminare, che va fatta, a cura del committente o del responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori. Per i lavori pubblici, oltre all’Asl ed alla direzione provinciale del lavoro, anche il prefetto territorialmente competente deve ricevere una notifica preliminare dei dati di cantiere la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportino dei rischi particolari. La comunicazione è dovuta anche quando i lavori, inizialmente, non andrebbero comunicati, ma a seguito di varianti in corso d’opera superano la soglia prevista per le comunicazioni. Il prefetto darà poi comunicazione alla direzione investigativa antimafia e al questore per i dovuti controlli. Le sanzioni per mancato invio della notifica preliminare vanno da 500 a 1.800 euro. Va tenuto presente che la mancata trasmissione al Comune prima dell’inizio dei lavori della copia della notifica preliminare (già inviata all’Asl e al Dpl) comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.