La detrazione spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“Sismabonus”) è riconosciuta per i lavori di ristrutturazione che comportano la demolizione e ricostruzione del fabbricato anche con spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.
Resta fermo che dal titolo abilitativo edilizio deve risultare che l’intervento si configura come ristrutturazione edilizia tale da non modificare la volumetria del fabbricato.
Questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con una recente Risposta resa all’interpello con cui un contribuente chiedeva di poter fruire del Sismabonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che venivano ricostruiti con uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime.