Non è regolare il bando di gara che separa il costo della manodopera dall’importo del contratto suscettibile di ribasso. E’ la conclusione a cui arriva l’Anac, rispondendo alla richiesta di un parere di precontenzioso.
Al centro della questione l’operato di una stazione appaltante che ha deciso di indicare nel bando l’importo del costo della manodopera come importo scorporato e non soggetto al ribasso (come gli oneri di sicurezza).
In questo modo le imprese partecipanti si erano sentite libere di non indicare nelle singole offerte la stima del proprio costo della manodopera (e i documenti di gara non prevedevano di fatto quest’obbligo). Tutte tranne una che per questo motivo ha contestato la scelta dell’ente di non escludere tutti gli altri concorrenti.
Nel parere l’Anac si sofferma sulla scelta della stazione appaltante di indicare i costi della manodopera come costo non ribassabile. L’Autorità boccia questa impostazione. Innanzitutto per l’Anac è sbagliato considerare «il costo della manodopera quale importo certo ed invariabile, prefissato dalla stazione appaltante» e «non è corretto che il costo della manodopera venga scorporato dall’importo assoggettato a ribasso» perché il codice appalti «indica soltanto gli oneri per la sicurezza quali importi da scorporare dall’importo soggetto a ribasso».
Nel sistema delineato dal nuovo codice, si legge ancora « il costo del lavoro, da costo incomprimibile da non assoggettare al mercato, è divenuto componente dell’offerta soggetta a verifica di congruità.
Pertanto, l’esclusione ex ante dal ribasso dell’importo del costo del lavoro, previamente determinato dall’amministrazione, collide con il principio di libera concorrenza».