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La compravendita di una pertinenza connessa a un immobile già acquistato con IVA al 10%, è soggetta alla stessa aliquota, anche se avvenuta in un momento successivo alla cessione del bene principale. L’applicazione dell’Iva agevolata alle compravendite di immobili e relative pertinenze non richiede, infatti, che la cessione dei due beni sia contestuale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con recente ordinanza.
Viene, tuttavia, chiarito che in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale.
Pertanto spetta al contribuente provare l’esistenza dei presupposti per la loro applicazione.