Il possesso della certificazione di qualità può essere dimostrato anche se non risulta dall’attestazione SOA, qualora vi sia un autonomo certificato che ne dia evidenza.
Di conseguenza è da considerarsi illegittima l’esclusione di un concorrente che in sede di gara ha prodotto un’attestazione SOA recante un riferimento a una certificazione di qualità scaduta, qualora il possesso di quest’ultima sia stato comunque dimostrato con autonoma documentazione in corso di validità.
Sono questi i principi affermati in una recente sentenza del Consiglio di Stato, che si è espresso sui rapporti tra attestazione SOA e certificazione di qualità ai fini della dimostrazione del possesso di quest’ultima. Ciò che va valutato in sede di gara è l’effettivo possesso dei requisiti, mentre assume un valore relativo il fatto formale rappresentato dal come tali requisiti sono dimostrati. Ciò che deve essere garantito dal sistema di qualificazione è che il concorrente abbia le capacità per eseguire le prestazioni. La dimostrazione dell’effettivo possesso di tali capacità può avvenire attraverso un documento idoneo alla scopo, anche se tale documento non corrisponde esattamente a quanto previsto dalla norma.
Per necessità ed assistenze nei casi specifici è possibile rivolgersi agli uffici della sede di Confindustria Territoriale di riferimento.