Risponde di omicidio colposo il titolare di un’impresa edile che non ha approntato i parapetti anti-caduta nel caso di incidente mortale di un operaio che stava lavorando a un’altezza superiore ai due metri.
E’ la conclusione cui arriva la Corte di Cassazione, con recente sentenza, bocciando il ricorso dell’imprenditore che, tra l’altro, puntava a far valere il fatto che i parapetti non sarebbero stati necessari, visto che gli operai avevano in dotazione le cinture di sicurezza.
Per la Cassazione, in questi casi, appellarsi alla presenza delle cinture di sicurezza non basta. Perché «in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri», l’obbligo del datore di lavoro «di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare».