Il Comitato Nazionale dell’Albo ha ritenuto opportuno emanare due circolari per fornire indicazioni in materia di disponibilità dei veicoli.
In particolare, con la prima circolare viene trattato il tema della disponibilità mediante locazione senza conducente o comodato senza conducente, forme per la quali la Sezione regionale ricorda a mezzo PEC all’impresa la scadenza del titolo, con cadenza, rispettivamente, di 30 e 10 gg antecendi la scadenza stessa.
L’impresa, dal canto suo, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità, è tenuta a inviare apposita comunicazione tramite sistema telematico, per indicare il nuovo titolo di disponibilità e la Sezione regionale, una volta ricevuta la comunicazione e accertata la completezza della documentazione allegata (indicata chiaramente all’interno della Circolare in oggetto) procede quindi all’aggiornamento della nuova scadenza sul portale; in caso contrario, invece, procede alla cancellazione dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza.
Per le imprese che, alla data di efficacia delle direttive di cui alla presente circolare (1° settembre 2019) dispongano di veicoli mediante contratti di locazione s.c. o comodato s.c., è previsto che la Sezione regionale che non riceve dall’impresa i dati relativi al rinnovo del titolo di disponibilità entro il 30 settembre 2019 – pur richiesti con le procedure sopra evidenziate – provvederà alla cancellazione del veicolo dal 1 ottobre 2019.
Con la seconda circolare, fornisce chiarimenti in merito alla perdita della disponibilità di veicoli necessari alla dimostrazione della dotazione minima necessaria per l’iscrizione all’Albo gestori.
Premesso che le Sezioni debbono riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli, il Comitato nazionale ricorda che la perdita del requisito minimo di veicoli è sanzionata con il provvedimento cancellazione dall’Albo gestori.
Infine, il Comitato Nazionale ha provveduto a emanare una delibera con la quale si richiede, alle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, di dimostrare le dotazioni minime individuate dalla vigente normativa, attribuendo a tali rifiuti il codice 20.03.99 (mozziconi di prodotti da fumo).
Per informazioni e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.