E’ possibile fruire della “detrazione cumulata Eco+Sismabonus” anche se gli interventi agevolati comportano il cambio di destinazione d’uso, purché sussista la relativa autorizzazione nel provvedimento abilitativo.
E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta ad un proprietario di tre unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6 che intende procedere alla loro integrale ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso mediante un intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione energetica dell’edificio.
In merito alla fruizione delle detrazioni fiscali previste sulle parti comuni di edifici condominiali per l’unico proprietario di più unità immobiliari distintamente accatastate, l’Amministrazione finanziaria ricorda che tale possibilità è ammessa laddove siano rinvenibili parti comuni alle varie unità. L’espressione “parti comuni di edificio residenziale”, infatti, va intesa in senso oggettivo e non soggettivo, quindi riferita alle unità immobiliari e non ai possessori delle stesse.
Per quanto riguarda la possibilità di fruire della detrazione cumulata in caso di interventi che comportano anche il cambio di destinazione d’uso, l’Agenzia si pronuncia positivamente. Viene, però, ribadito che dal titolo abilitativo deve risultare che l’opera da realizzare consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Dallo stesso provvedimento deve, inoltre, risultare che gli interventi comporteranno il cambio di destinazione d’uso.
In relazione, invece, all’applicazione del limite di spesa (136.000 euro per ciascuna delle unità immobiliari) viene precisato che esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio prima dell’intervento, anche nel caso in cui le unità immobiliari su cui si effettuano i lavori non siano ad uso abitativo.