Non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale – o alla verifica di assoggettabilità – le «estensioni» o le «modifiche» apportate al progetto originario che, in base alla normativa sopravvenuta, non devono essere obbligatoriamente soggetti a Via.
Tuttavia, resta sempre possibile per la PA decidere di sottoporre il progetto alla valutazione se ritiene che questo possa determinare «impatti ambientali significativi e negativi», dandone però adeguata motivazione.
Questa la conclusione dei giudici del Consiglio di Stato che si legge in una recente pronuncia.
I giudici di Palazzo Spada ritengono che «la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale – di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato – è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino