Il ritardo da parte del contribuente nella trasmissione della comunicazione di fine lavori all’Enea non può di per sé comportare la perdita della detrazione.
Il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negato in radice per il ritardo in un adempimento di natura formale, in quanto esso è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità nell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa.
Questo uno dei princìpi enunciati da una recente sentenza della Commissione Tributaria della Regione Lombardia.