Rimangono detraibili ai fini del “Bonus edilizia” gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni, anche se riconducibili ai fini edilizi ad interventi “in edilizia libera”, senza obbligo di rilascio di titolo abilitativo.
Così in estrema sintesi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in una recente, circa la possibilità di fruire della detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni (c.d. Bonus edilizia – detrazione del 36%, elevata al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2019), nell’ipotesi di realizzazione di lavori di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, se gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione (50% delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro).
Resta fermo, inoltre, che la possibilità di fruire del Bonus edilizia presuppone, oltre all’espletamento degli adempimenti prescritti, anche la regolarità dell’intervento eseguito sotto il profilo edilizio.
Pertanto, si ritiene possa applicarsi anche al caso di specie quanto recentemente affermato dalla stessa Agenzia, secondo la quale, qualora prevista, è sempre necessaria l’acquisizione del provvedimento abilitativo e solo nei casi in cui questo non sia prescritto dalla legislazione edilizia vigente, il contribuente, che ha sostenuto le spese agevolate, dovrà indicare la data di inizio lavori e la circostanza che gli stessi rientrino tra i lavori agevolabili, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.