Ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara, la comunicazione dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante – non più tenuta ad esporre le ragioni di preferenza, o, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura – resta la via esclusiva che non può essere surrogata da altre forme di pubblicità legali, quali la pubblicazione all’albo pretorio del Comune o sul profilo della committente e neppure dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, che ricorda che il termine per impugnare decorre dalla “piena conoscenza”, ossia da quando il concorrente abbia acquisito piena contezza del nominativo dell’aggiudicatario e del carattere definitivo dell’aggiudicazione.