Nell’ambito delle gare d’appalto da aggiudicarsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le soluzioni migliorative del progetto posto a base di gara si differenziano dalle varianti perché si configurano come integrazioni, precisazioni e migliorie che lo rendono meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali dell’opera da realizzare e delle prestazioni richieste.
Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, ammissibili solo se il bando di gara ne autorizza l’esperibilità ed individua i limiti ed i requisiti minimi di ammissibilità, e se la stazione appaltante verifica espressamente che l’opera proposta dal concorrente, pur costituendo un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, rientra tuttavia nei limiti individuati dalla legge di gara.
Lo ha rilevato una recente sentenza del Consiglio di Stato, con la quale viene precisato che le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera che il bando di gara lascia aperti a diverse soluzioni, e si traducono in modifiche che non incidono sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara.
Di conseguenza la valutazione delle offerte tecniche migliorate attraverso tali integrazioni e della efficienza e rispondenza delle soluzioni migliorative alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, motivo per cui le valutazioni ed i punteggi attribuiti dalla commissione non possono essere sindacati nel merito da parte del Giudice amministrativo, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.
Il confine tra le proposte migliorative che i concorrenti possono avanzare senza necessità di autorizzazione della stazione appaltante e le varianti che richiedono un iter formale che non può prescindere dalla previa autorizzazione nella legge di gara e dall’assenso del committente viene pertanto identificato nella alterazione delle caratteristiche strutturali del progetto tecnico posto a base di gara.
Il Collegio precisa inoltre che la circostanza che per la realizzazione della proposta migliorativa sia eventualmente necessario il rilascio del permesso di costruire e una nuova validazione del progetto da realizzare non costituiscono elementi idonei a qualificarla come variante essenziale, inammissibile, piuttosto che offerta migliorativa.