Il committente imprenditore è obbligato in maniera solidale a versare i contributi dei lavoratori di un subaffidatario anche se il contratto stipulato con l’appaltatore principale vietava esplicitamente la possibilità di subappaltare l’intervento.
E’ il principio stabilito dalla Cassazione con una recente sentenza, in cui si evidenzia che il committente deve essere considerato responsabile in via solidale rispetto alle contribuzioni di «tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, anche ove tra committente e appaltatore sia stato convenuto il divieto di subappalto» perché «l’obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva», soprattutto nel caso in cui si possa contestare un «non adeguato controllo da parte del committente del personale addetto all’appalto».