Home News tematicheEdilizia e territorio “Nuova IMU”: di fatto nessun cambiamento per i beni merce delle imprese edili

La Legge di Bilancio 2020 riscrive la disciplina delle imposte municipali sul possesso immobiliare, unificando a decorrere dal 2020 le attuali IMU e TASI (quest’ultima oggetto di definitiva abolizione) nella cosiddetta “nuova IMU”.

L’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.

L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.

Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore, viene innanzitutto confermato che i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come già previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata l’esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal D.L. crescita.

In generale, in ordine agli immobili d’impresa, viene confermata la deducibilità dell’ IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del:

  • 50 % per il periodo d’imposta 2019,
  • 60% per i periodi 2020 e 2021,
  • 100% a decorrere dal periodo 2022.

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