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“Sismabonus acquisti”: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il sismabonus acquisti è riconosciuto anche per l’acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell’edificio preesistente, se le norme urbanistiche lo consentono, per cui non è necessario che il provvedimento abilitativo dei lavori si riferisca ad interventi di “ristrutturazione edilizia.

La medesima agevolazione, inoltre, può essere fruita anche sugli importi versati a titolo di acconto, purché il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuol far valere la detrazione e siano ultimati i lavori riguardanti l’intero edificio.

Nell’ipotesi in cui, all’atto del rogito, l’intervento sull’intero fabbricato non sia ancora ultimato, il sismabonus acquisti potrà essere fruito esclusivamente dall’anno d’imposta in cui i medesimi lavori verranno terminati.

Queste alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con recente in tema di sismabonus acquisti.

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