Le misure di self cleaning adottate in via autonoma dall’impresa per essere efficaci devono intervenire prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta.
In tal caso l’operatore economico, in presenza di una condotta illecita, può dimostrare da un lato di essersi adoperato per l’eliminazione del danno cagionato e dall’altro di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico ed organizzativo idonei a prevenire per il futuro ulteriori comportamenti illeciti.
Tali misure vanno distinte dalle misure di gestione (rinnovo organi sociali), sostegno e monitoraggio previste dal Decreto anticorruzione che possono essere disposte dal Prefetto con l’obiettivo di operare sia per il futuro, al fine di evitare l’estromissione dell’impresa dal mercato, sia per il presente, al fine di preservare i contratti in corso di esecuzione. Tuttavia la semplice sostituzione degli organi sociali che intervenga nel corso di una procedura di gara non è di per sé sufficiente a rendere inoperante l’eventuale causa di esclusione dalla procedura stessa.
Sono queste le affermazioni contenute in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che fa il punto sulle diverse misure di self cleaning previste nell’ordinamento, definendone le relative caratteristiche e i diversi effetti che ne conseguono.