La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Gli enti hanno quindi un obbligo prioritario di richiedere formalmente ai propri fornitori la trasmissione mensile della documentazione necessaria ai controlli obbligatori.
Nello specifico l’ente deve verificare che la retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dallo stesso lavoratore. In particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi) e l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente. Inoltre, il committente deve verificare che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle.
Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue fintanto che non siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali. Infine, occorre verificare che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati dall’Agenzia in apposita tabella riportata in Circolare. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di verifica sono previste specifiche sanzioni. Il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse senza possibilità di compensazione.
La sanzione rientra tra quelle amministrative non tributarie e pertanto ad essa non potranno essere applicati i principi dell’istituto del ravvedimento operoso.