Home News tematicheEdilizia e territorio Base di gara e valore stimato dell’appalto, il Mit detta le differenze

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito, di recente, un parere in tema di corretta determinazione della base d’asta, distinguendo i concetti di «base di gara» dal cosiddetto «valore stimato dell’appalto».

Quest’ultimo utile ai fini della definizione del corretto procedimento di gara da applicare e, quindi, se l’appalto sia riconducibile alla disciplina dell’ambito sottosoglia o del soprasoglia comunitario.

Per gli esperti del ministero, l’espressione «importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto»  si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Il valore stimato, però, è un importo diverso dalla base d’asta «che (…) si compone dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso». Il valore stimato dell’appalto è un valore complessivo che deriva «dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti».

Questo valore è il dato che il Rup deve prendere in considerazione per definire la disciplina applicabile e quindi, se le norme del sotto soglia comunitario o le disposizioni di maggior rigore che disciplinano le classiche procedure a evidenza pubblica. Non solo, il valore stimato dell’appalto (e non la base d’asta) è l’importo economico (si potrebbe dire “virtuale”) che deve essere preso in considerazione per verificare se inserire i lavori nella programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi. Il valore complessivo, stimato, dell’appalto è poi anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del Cig.

La base d’asta, invece, rappresenta il dato economico di riferimento per gli appaltatori per la presentazione delle offerte economiche e ai fini della determinazione dello stesso non occorre tener conto di eventuali opzioni. Alla luce di quanto evidenziato, si puntualizza che negli atti di gara occorre indicare sia l’importo a base d’asta sia il valore complessivo stimato dell’appalto, che terrà conto di tutte le eventuali opzioni. La rappresentazione delle possibili opzioni di durata (proroghe, rinnovi e ripetizioni) evidentemente, avrà rilevanza, per gli appaltatori, in quanto in grado di condizionare anche la proposta economica ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

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