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Bonus facciate, il cappotto termico è limitato da piastrelle e rivestimenti

di Unindustria Calabria

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ridimensiona l’obiettivo del risparmio energetico previsto nel bonus facciate. Afferma, infatti, che, quando le facciate sono rivestite in piastrelle o con altri materiali «che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio», bisogna fare un conto diverso. E’ necessario, in questo caso, eseguire «il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente».

Pertanto, se la superficie opaca della facciata è di mille metri quadrati, ma 800 di questi sono coperti di piastrelle (in genere il “klinker”), il 20% risulta essere la parte da considerare. Ma se le piastrelle ricoprono tutto l’edificio, allora non c’è alcun obbligo di fare lavori per il risparmio energetico. In pratica, i lavori di rifacimento delle parti ammalorate beneficeranno della detrazione del 90% senza investimenti ulteriori. In questo modo, allora, si limitano moltissimo i casi nei quali sarà obbligatorio investire in un cappotto termico. Per non parlare degli edifici dove siano presenti anche gli «altri materiali» di cui parla la circolare delle Entrate. Si tratta di una definizione parecchio ampia che include praticamente tutti gli edifici di un certo pregio realizzati tra l’inizio del Novecento e gli anni Venti: in tutti questi casi, niente lavori di risparmio energetico.

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