8
Come chiarito dalla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente, anche se impresa, società o professionista, che nel 2020 effettua sulle facciate esterne di edifici di qualsiasi categoria catastale (non necessariamente abitazioni), «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, può beneficiare della nuova detrazione Irpef o Ires, cosiddetto «bonus facciate» del 90% (al posto del 65% dell’«ecobonus») ma solo se effettua tutti gli adempimenti previsti per l’«ecobonus».
Pertanto deve:
- acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegneri, architetti, geometri, eccetera) che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto);
- acquisire e conservare l’Attestato di prestazione energetica da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (https://detrazionifiscali.enea.it), la scheda descrittiva degli interventi realizzati. La mancata effettuazione di questi adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.