Il concorrente che non abbia dichiarato di essere stato espulso da precedenti gare di appalto a causa della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione ed iscritto nella sezione B del casellario informatico Anac non può essere escluso dalla procedura di gara ai sensi di quanto prescrive il Codice degli appalti.
Ciò perché il mendacio o l’omissione rilevano esclusivamente nell’ambito della procedura in relazione alla quale sono avvenuti e possono essere valutati in relazione ad ulteriori gare solo nel caso in cui sia il concorrente sia stato iscritto nella sezione A del casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac, ove vengono annotati i provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità anticorruzione in seguito all’accertamento del dolo o della colpa grave, nonché dell’importanza e della gravità dei fatti.
Imporre ai concorrenti delle procedure di affidamento di contratti pubblici di menzionare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche se irrilevanti ai fini della partecipazione e dell’esclusione dalla procedura, determinerebbe la configurazione di un obbligo dichiarativo generalizzato che potrebbe rilevarsi «eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa».