In una procedura di gara telematica la mancata sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara. Ciò in relazione al sistema di svolgimento della procedura di gara telematica che prevede il caricamento della documentazione di gara previa registrazione e creazione di un account accreditato all’accesso alla piattaforma telematica e che, proprio per queste sue caratteristiche, offre adeguate garanzie in merito all’accertamento della provenienza e dell’immodificabilità dell’offerta.
Sono queste le affermazioni principali contenute in una recente sentenza del Consiglio di Stato.
Il sistema di accreditamento crea quel nesso indissolubile tra concorrente e documento che ne attesta la provenienza e veridicità. E questo vale anche per l’offerta, che ancorché manchi della firma digitale, può senz’altro essere ricondotta a un determinato concorrente in quanto il sistema consente con assoluta certezza di identificarne l’autore.