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In caso di cessione del credito d’imposta da Ecobonus, la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto, concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario nell’esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi, quindi, come sopravvenienza attiva.
Allo stesso tempo, è confermato che in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, possono rientrare tra i “soggetti collegati” legittimati a acquistare il credito.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad interpello.