Ecobonus e sismabonus sono sempre applicabili agli immobili merce, detenuti dalle imprese con l’obiettivo di venderli o di affittarli.
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione, fa un deciso passo indietro ed accoglie l’impostazione della Cassazione, secondo cui l’obiettivo «che traspare con chiarezza dal testo normativo consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico».
Non ci sono, allora, limitazioni «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo alla generalizzata operatività della detrazione». Secondo la Corte, poi, la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio incide unicamente sul piano contabile e fiscale. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in oggetto ha spiegato che l’ecobonus spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, «a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali».
Per ragioni di coerenza, poi, lo stesso beneficio deve essere riconosciuto anche agli interventi di messa in sicurezza che beneficiano del sismabonus. «Devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati», dice l’agenzia.