Si alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, nell’ipotesi di acquisto di un fabbricato da demolire e che verrà ricostruito, in classe energetica A o B, e con caratteristiche antisismiche, in un’area diversa rispetto a quella originaria, in base al piano di recupero del Comune.
Benefici esclusi, invece, nell’ipotesi di acquisto delle aree edificabili su cui verrà ricostruito il nuovo fabbricato.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un’impresa di costruzioni in merito all’applicazione degli “incentivi alla valorizzazione edilizia”, introdotti dal “Decreto crescita”.
Si tratta, in particolare, dell’applicazione, fino al 2021, delle imposte di registro, ipotecaria e castale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i 10 anni successivi, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, o alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia e alla vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.
L’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale per l’acquisto dei terreni edificabili su cui sorgerà il nuovo edificio, tenuto conto che il beneficio spetta per il solo trasferimento di “interi fabbricati”, e non può essere esteso anche alle aree edificabili su cui avviare gli interventi di riqualificazione urbana.