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In risposta ad una serie di quesiti interpretativi, sollevati anche da ANCE, il Ministero delle Infrastrutture ha emanato una circolare con la quale ha chiarito la portata applicativa dell’incremento dell’anticipazione del corrispettivo di appalto.
In particolare, viene chiarito che la possibilità di incremento dell’anticipazione si applica:
- a tutti i contratti in corso di esecuzione e, quindi, sia ai contratti derivanti da procedure disciplinate dal Codice in vigore, sia ai contratti – ancor oggi pendenti – regolati dal codice previgente; tra questi ultimi vanno ricompresi anche quelli derivanti da gare bandite prima del 21 agosto 2013, in relazione alle quali, a causa della mancata previsione dell’istituto all’epoca della stipula, gli appaltatori non hanno ricevuto anticipazione;
- a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza distinzioni in termini di importo (sia sopra che sotto soglia) o di settore (sia nei settori ordinari che speciali), dal momento che l’anticipazione del prezzo è un istituto avente portata generale, diretto a dare impulso all’iniziativa imprenditoriale nella delicata fase di avvio dei lavori;
- senza la necessità della previsione di un capitolo di spesa ad hoc dedicato all’anticipazione del prezzo, essendo sufficiente che la Stazione Appaltante disponga delle relative somme nell’ambito delle risorse annuali previste nel quadro economico dell’intervento.
Infine, si evidenzia che la circolare è indirizzata “alle Stazioni appaltanti” ed è, dunque, applicabile in via generale alle gare bandite su tutto il territorio nazionale da qualsiasi Amministrazione o, comunque, da tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al Codice in vigore e alla normativa previgente.