L’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza nella busta separata concernente le cosiddette giustificazioni preventive, anziché nel corpo dell’offerta economica, non comporta l’esclusione automatica dalla gara. Lo afferma il Consiglio di Stato in una recente pronuncia. Il divieto di regolarizzazione di carenze concernenti la proposta tecnica o economica concerne, infatti, la violazione dell’obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta che costituisce «un elemento indefettibile dell’offerta, la cui omissione ne determina l’incompletezza non sanabile attraverso il soccorso istruttorio».
L’indicazione dettagliata di detti oneri in una busta differente, infatti, costituisce una mera irregolarità formale, che non determina l’incompletezza dell’offerta, poiché entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara la proposta negoziale del concorrente risulta completa di tutti gli elementi necessari, e risulta altresì adempiuto l’obbligo di indicare separatamente i costi relativi alla sicurezza interna. Di conseguenza non si giustifica la preclusione della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. Tali principi valgono anche nel caso in cui gli oneri di sicurezza siano stati indicati nella busta concernente le cosiddette giustificazioni preventive, allorché la legge di gara ne preveda espressamente l’allegazione.
Ciò posto bisogna altresì considerare che la verifica dell’analisi dei costi in sede di valutazione dell’anomalia, per quanto eventuale, «non ha carattere meramente formale o addirittura formalistico, ma costituisce un adempimento strumentale alla verifica che la formulazione della proposta negoziale, da parte dell’operatore economico concorrente, abbia sostanzialmente tenuto conto dei costi imprescindibili». Da ciò deriva che, prima di disporre l’automatica esclusione, la commissione deve procedere all’apertura della busta contenente le giustificazioni preventive «e verificare, in concreto, il rispetto sostanziale della regola di cui all’art. 95, comma 10 del Codice».