E’ confermata la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti sugli immobili siti in zona sismica 2 e 3, se l’asseverazione di rischio sismico è depositata entro la data di stipula del rogito. Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la cessione del credito è più ampia, ed è consentita anche a soggetti “non collegati”.
In tema di Sismabonus sugli acquisti, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già precisato sull’ammissibilità di un’asseverazione “tardiva” per le gli acquisti di unità immobiliari site in zone a rischio sismica 2 e 3.
A tal riguardo viene ribadito che il Sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti in zona 2 e 3 per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º gennaio 2017, ma prima del 1º maggio 2019, anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo. Questo per ovviare alla circostanza che, per tutti gli interventi in corso al 1° maggio 2019 ma avviati precedentemente, la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti, ancorché in presenza dei requisiti di legge, di fatto era inapplicabile in quanto le imprese, non sapendo di poter contare sull’agevolazione, non avevano acquisito, né depositato l’asseverazione sulla classe sismica dell’edificio.
E’ confermato che l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.
Inoltre l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal fornitore non collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Tale ultima più ampia possibilità viene consentita in base alle nuove disposizioni sulla cessione del credito introdotte dal Decreto Rilancio.