In caso di interventi di efficienza energetica chi possiede più abitazioni fruisce direttamente del Superbonus al 110% per 2 unità immobiliari mentre per le altre, se locate, l’agevolazione spetta al locatario che sostiene le spese.
Questa è una delle risposte rese in tema di Superbonus al 110% dall’Agenzia delle Entrate nell’area che contiene alcune FAQ sulla nuova agevolazione. Diversi i temi trattati dall’Agenzia, in questo ambito, sia relativamente agli interventi, che in merito ai beneficiari.
In particolare, si segnala il riconoscimento della facoltà di fruire del Superbonus al detentore (locatario, comodatario) che ha sostenuto le spese dell’intervento trainante di efficientamento energetico effettuato sull’unità a sua disposizione, anche se il proprietario ha usufruito del beneficio per interventi dello stesso genere, effettuati su altre due unità immobiliari di sua proprietà.
Si ricorda che, limitatamente ai cosiddetti “interventi trainati” di efficienza energetica, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni possono fruire del Superbonus su un numero massimo di 2 unità immobiliari.
Tale limite non riguarda, invece, i condòmini per «gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio», neanche se sono persone fisiche. Sulle parti comuni, quindi, si può intervenire senza questo tipo di vincoli. Inoltre tale limitazione non riguarda il sismabonus al 110%.
Infine viene ribadito che:
- non è possibile beneficiare del Superbonus in caso di interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate se l’edificio è interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti;
- in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;
- in caso di trasferimento per atto tra vivi o di cessione a titolo gratuito, inclusa la donazione, dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Queste disposizioni trovano applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione;
- in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi, il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa, fermo restando che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).