Sì alla detrazione potenziata al Superbonus 110% per un intervento di isolamento termico su una villetta a schiera, anche non abitazione principale, a condizione che questa sia “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall’esterno” e nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla relativa disciplina.
Così si è espressa Agenzia delle Entrate in una recente risposta, confermando che:
- un’unità immobiliare è «funzionalmente indipendente» se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
- per «accesso autonomo dall’esterno» si intende l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Inoltre, in presenza di unità immobiliari poste all’interno di “edifici plurifamiliari”, i requisiti dell’«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», devono essere verificati congiuntamente, a nulla rilevando la circostanza che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ammette l’applicabilità della detrazione potenziata al 110% a condizione che l’abitazione presenti tutti i citati requisiti, a prescindere dalla destinazione della stessa come “prima casa” del nucleo familiare.