Considerato l’incerto quadro normativo sul subappalto, determinato dalle ultime sentenze della Corte di giustizia UE, non appare giustificabile la disapplicazione del limite percentuale del 30% previsto dal Codice dei contatti per le categorie super-specialistiche (o SIOS).
E’ quanto affermato dall’ANAC che – approfondendo la portata delle sentenze della Corte di giustizia europea ha ritenuto ancora vigente il suddetto regime speciale riservato alle suddette categorie.
La ragione di tale soluzione, secondo l’ANAC, va ricercata proprio nella ratio del Codice dei contratti, che prevede una disciplina speciale laddove sono «necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (ossia SIOS o super-specialistiche).
Infatti, per tali lavorazioni il legislatore ha voluto prevede a un regime normativo speciale, atto a rafforzare l’esigenza di assicurare che l’esecuzione di tali opere sia effettuata da un appaltatore qualificato.
Ciò trova conferma, nel divieto di avvalimento e, specificatamente, nel divieto al superamento del limite percentuale del 30% al subappalto, oltre il quale l’appaltatore deve costituire un raggruppamento con impresa specificatamente qualificata per l’esecuzione di tali categorie.