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Facciate anteriori e laterali visibili dalla strada – OK al Bonus – Risposte n.415 e 418/E/2020

di Unindustria Calabria

Sì al Bonus facciate per il rifacimento della facciata anteriore e di quelle laterali, visibili dalla strada, nonché per il ripristino e la messa in scurezza dei balconi e dei sottobalconi.

Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in recenti risposte a specifiche istanze d’interpello.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che sono ammessi al Bonus facciate:

  • gli interventi sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)».

In sostanza, è agevolabile l’intervento sul perimetro esterno dell’edificio, a condizione che questo sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica.

Risultano, quindi, ammesse al beneficio le spese di rifacimento relative alla facciata anteriore ed a quelle laterali, mentre l’agevolazione è esclusa per i lavori sulla facciata posteriore, non visibile dalla strada.

Con riferimento al lato posteriore della facciata, in ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le relative spese possono essere agevolate con il cosiddetto Bonus ristrutturazioni edilizie (come intervento condominiale di manutenzione ordinaria/straordinaria);

  • gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza dei frontalini dei balconi e dei sottobalconi.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che il Decreto Rilancio ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito, estendendola, tra l’altro, anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile.

Sia la cessione del credito che lo sconto sul corrispettivo introdotti dal D.L. Rilancio riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

In particolare, va precisato che la cessione del credito è consentita anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione, senza limiti alle cessioni possibili.

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