L’agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini del 110%, per «edificio» deve intendersi l’intero palazzo o condominio e non la singola unità immobiliare che ne fa parte. Il chiarimento è contenuto in una Faq pubblicata sul sito dell’agenzia.
Nella faq è stato chiesto se il superbonus 110% spetti solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) siano realizzati sull’intero edificio in condominio oppure se possa spettare anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative. L’agenzia ha concesso il beneficio anche nella seconda ipotesi, precisando però che l’isolamento termico debba coinvolgere almeno il 25% «della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio».
Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i requisiti.
Si potrà fare riferimento alla «superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento», solo in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomìni orizzontali).