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E’ possibile beneficiare del “Sismabonus acquisti” solo per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2021. Quindi, l’acquirente di unità immobiliari demolite e ricostruite in chiave antisismica può fruire della detrazione d’imposta solo se l’atto di acquisto è stato stipulato entro il periodo di vigenza dell’agevolazione.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una recente Risposta ad un apposito interpello.
In quest’ultima vengono poi forniti altri chiarimenti:
- il “Sismabonus acquisti” è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano la variazione;
- nel caso di acquisto congiunto di un immobile e di pertinenze (nel caso di specie un box auto) il limite massimo di spesa (euro 96.000) è unico;
- l’acquirente di immobili antisismici può anche accedere alla detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento (cosiddetto “bonus mobili”), in quanto i lavori effettuati rientrano tra gli interventi di recupero previsti dalla norma;
- anche la società immobiliare può fruire del “Sismabonus acquisti” per acquisto delle unità immobiliari quali beni strumentali destinati alla locazione, solo nella misura ordinaria e non nella misura potenziata (110%) prevista dal decreto Rilancio.