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Per fare da centrale di committenza serve l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall’Anac. Inoltre, è illegittimo porre a carico delle imprese concorrenti costi legati alla remunerazione del servizio svolto dalla centrale o per l’utilizzo della piattaforma telematica con cui viene svolta la gara.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Consiglio di Stato.