E’ nulla la clausola del bando che impedisce l’avvalimento della qualificazione SOA per partecipare a una gara d’appalto.
Il giudizio di nullità significa che una clausola simile deve essere considerata come mai inserita nei documenti di gara. Dunque gli eventuali ricorsi proposti di concorrenti contro il bando che riporta la disposizione da considerare nulla non devono essere rivolti contro quella specifica misura, che non va considerata esistente, ma contro i provvedimenti presi dalla stazione appaltante sulla base di quella clausola.
La nullità (parziale) della clausola, che non si estende all’intero provvedimento, impone infatti all’impresa l’obbligo di impugnare nei termini ordinari l’eventuale aggiudicazione od esclusione.
Resta fermo che l’avvalimento deve andare oltre il dato formale della spendita in gara di un’attestazione altrui, considerandosi ormai essenziale la messa a disposizione dell’intero complesso di elementi e requisiti riferibili all’organizzazione dell’ausiliaria.
E’ quanto deciso, dall’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, interessata sulla legittimità di una clausola di gara che imponeva al concorrente ausiliato di allegare la propria attestazione SOA.