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Sismabonus acquisti al 110% – Le ultime Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Rogito da effettuare entro il 31 dicembre 2021, sì all’aumento di volumetria ove previsto dalla normativa urbanistica, unico limite di spesa pari a 96.000 euro per l’acquisto congiunto di abitazione e pertinenza, e riconoscimento dell’ulteriore beneficio del bonus mobili per gli acquirenti delle abitazioni antisismiche.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in due recenti Risposte, a proposito dell’applicabilità del Sismabonus acquisti ordinario ovvero potenziato al 110%.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni antisismiche, agevolate con il Sismabonus acquisti al 110%, il nuovo proprietario può usufruire del “bonus mobili”, consistente nella detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, correlata all’esecuzione di interventi di recupero edilizio sull’immobile.

In sostanza, viene agevolato l’arredo di un immobile oggetto non solo di interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria, ma anche di messa in sicurezza sismica, ivi compresa l’ipotesi dell’acquisto delle abitazioni con caratteristiche antisismiche, che usufruiscono del Sismabonus acquisti, anche nella misura potenziata al 110%.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate conferma che ai fini del Sismabonus acquisti (potenziato e non) è necessario che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

A tale data gli immobili «devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati», ivi compreso, quindi, il cosiddetto “collaudo statico” .

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