L’ENEA ha pubblicato una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico utilizzati negli interventi che accedono agli incentivi fiscali.
In particolare la nota specifica che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, dal bonus Facciate quando l’intervento è influente energeticamente e dal Superbonus 110%, bisogna rispettare:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o da eventuali regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche, differenziate per zone climatiche.
ENEA ricorda che:
- per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti ecobonus”) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del Decreto 6 agosto 2020.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio oggetto dell’intervento si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodi di calcolo”.
I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione, compresi gli isolanti, devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento europeo N. 305/2011 e del D.Lgs 106/2017. Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, Il regolamento 305/2011 prevede la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la marcatura CE.
È bene sottolineare che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.