Estesa fino al 1° maggio 2021 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (data della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020).
È quanto prevede l’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020 – inserito dal Parlamento nella Legge di conversione 159/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020) e in vigore dal 4 dicembre scorso – che modifica e integra l’art. 103 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” in base al quale tutti gli atti di assenso in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 potevano conservare la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della cessazione dello stato di emergenza (fissata all’epoca al 31 luglio 2020) e quindi fino al 29 ottobre 2020.
La proroga trova applicazione anche agli atti scaduti successivamente al 31 luglio 2020 e quindi fra il 1° agosto e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della Legge di conversione 159/2020).
Si ricorda che si tratta di una proroga:
- automatica, per la quale non occorrono condizioni di operatività (come, a titolo di esempio, la comunicazione al Comune competente);
- generalizzata, relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
Si evidenzia inoltre che:
- il Decreto “Semplificazioni” all’art. 10, comma 4 ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020;
- lcune Regioni, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto in via autonoma proroghe straordinarie dei titoli abilitativi.