Se dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori viene riportato che l’opera non consiste «in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente», ma che si tratta di «un intervento di nuova costruzione», non spetta nessuna detrazione Irpef o Ires. Invece, nei casi di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della volumetria, le detrazioni edili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, ecobonus) spettano almeno per le spese riferibili alla parte esistente.
In questi casi, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, in quanto per queste opere è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’incentivo, invece, spetta per gli altri interventi agevolati, in quanto è subordinato alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari termici, caldaie).
La conferma è in una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Se con la ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della volumetria, si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, le detrazioni del 50-65-70-75-80-85-110% devono essere calcolate solo sulla parte di spesa imputabile all’edificio esistente e non su quella riferita all’ampliamento. Si utilizzerà, quindi, un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.
In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione del 50% spetta anche per le spese relative all’ampliamento funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. Lo ha chiarito, con riferimento alla detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate , in quanto il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede una apposita norma che agevola la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.