Estesa fino al 29 luglio 2021 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza. È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del Decreto Legge 2/2021 che hanno prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria.
Il Decreto “Cura Italia” prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 30 aprile 2021.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
- automatica per la quale non occorrono condizioni di operatività (come ad esempio la comunicazione al Comune competente);
- generalizzata, relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
Si ecidenzia inoltre che:
- il Decreto Legge “Semplificazioni” ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020;
- il Decreto Legge “Semplificazioni” ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020;
- alcune Regioni, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto in via autonoma proroghe straordinarie dei titoli abilitativi.