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Superbonus, quattro unità immobiliari fanno un condominio

di Unindustria Calabria

L’edificio che comprende non più di quattro unità immobiliari, di proprietà di un solo soggetto, viene assimilato ad un condominio anche con riferimento ai limiti di spesa. Questo è il pensiero dell’Agenzia delle Entrate contenuto in una recente risposta.

Questa fattispecie non può essere considerata un condominio in base alle norme codicistiche e non è nemmeno una unità immobiliare indipendente; quindi sarebbe stata esclusa dal bonus del 110%.

La legge di Bilancio 2021 ha posto rimedio aggiungendo ai condomìni anche le persone fisiche che al di fuori dalla attività di impresa o professione siano proprietari degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate; il possesso può appartenere ad un unico proprietario oppure in comproprietà da più persone.

Anche in questo caso per gli interventi sulle parti comuni l’ammontare della spesa si calcola per il numero delle unità immobiliari; invece il bonus per gli interventi “trainati” compete relativamente alle singole abitazioni. In questo caso l’unico proprietario potrà usufruire del bonus del 110% limitatamente a due unità immobiliari, mentre la detrazione fino a 96.000 euro per il sisma bonus spetta per tutte quattro.

In un’altra risposta, le Entrate hanno precisato che in presenza di un intervento di isolamento termico in una villetta bifamiliare, nella quale le due abitazioni hanno le caratteristiche per essere indipendenti, è necessario che per i lavori in comune vengano emesse due distinte fatture per ciascun proprietario che usufruirà del superbonus.

Infine l’Agenzia estende alle cooperative sociali il beneficio della detrazione del 110% essendo assimilate alle onlus.

Si ricorda che le onlus e quindi anche le cooperative sociali possono usufruire del superbonus indipendente dalla tipologia degli immobili (possono essere anche di categoria D) e non opera nemmeno il limite delle due unità immobiliari come avviene per le persone fisiche.

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