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In caso di acquisto di un’abitazione in costruzione con l’agevolazione “prima casa” il termine dei 3 anni entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare le verifiche necessarie ed, eventualmente, revocare il beneficio per mancato completamento dei lavori, decorre dopo tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con una recente Ordinanza che riguarda il caso di un acquisto con il beneficio “prima casa” di un’abitazione in costruzione.
In sintesi:
- il contribuente deve ultimare la costruzione del fabbricato entro 3 anni dalla registrazione dell’atto
- scaduto questo termine, decorre un ulteriore triennio entro il quale l’ufficio può contestare la spettanza dell’agevolazione “prima casa”.