Sì all’Ecobonus in favore di un’impresa di costruzioni che demolisce e ricostruisce un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, ed al Sismabonus acquisti per gli acquirenti delle nuove unità ristrutturate, a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta, accogliendo quanto sostenuto dall’ANCE sul fatto che le due agevolazioni sono fra loro compatibili, tenuto conto che le spese agevolate fiscalmente sono riferite a soggetti diversi (impresa cedente, ai fini dell’Ecobonus, e soggetto acquirente, ai fini del Sismabonus acquisti) e che i due benefici hanno presupposti diversi (l’uno l’efficienza energetica e l’altro il miglioramento sismico).
Sotto il profilo del limite di spesa agevolabile, per l’impresa cedente l’Ecobonus va calcolato in base al numero delle unità originarie di cui è composto l’edificio demolito.
Diversamente, fatto salvo l’Ecobonus per l’impresa cedente, per gli acquirenti il Sismabonus acquisti è escluso nell’ipotesi in cui la medesima impresa non sia in grado di separare le spese sostenute per l’efficientamento energetico dell’immobile da quelle relative alla riduzione del rischio sismico.