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Ai fini del Sismabonus acquisti al 110%, ivi compresa l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, non è necessaria l’attestazione della congruità dei costi nel Modello B relativo all’asseverazione di rischio sismico, perché il beneficio fiscale è calcolato sul corrispettivo di vendita dell’unità immobiliare risultante dal rogito, e non sulle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, accogliendo le istanze dell’ANCE, in una recente Risposta.
Nel caso di specie, inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
- il soggetto acquirente dell’abitazione può beneficiare del Sismabonus acquisti al 110% ed effettuare la cessione del credito, di ammontare pari alla detrazione spettante, all’impresa di costruzioni venditrice (pari ad un massimo di 105.600 euro per unità immobiliare -96.000 euro x110%);
- l’atto di acquisto deve essere effettuato entro il periodo di vigenza della norma, ossia entro il 30 giugno 2022;
- il Superbonus spetta anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in applicazione del principio di cassa, a condizione che il preliminare di acquisto sia registrato, che siano ultimati i lavori e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022;
- in relazione agli acconti versati prima del 1° luglio 2020, non è possibile usufruire del Sismabonus acquisti al 110%, ma del Sismabonus acquisti ordinario. Inoltre, tali importi possono essere portati in detrazione nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati, ovvero nel periodo di imposta in cui è stato effettuato il rogito.